CORREZIONI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ENTRO IL 29 GENNAIO 2025

 

Regolarizzazione degli errori od omissioni per il periodo d’imposta 2023 ed anche 2022 con sanzioni ridotte

 

Entro mercoledì 29 gennaio scade il termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, non trasmessa entro il termine ordinario del 31 ottobre scorso, ma nel più ampio termine dei successivi 90 giorni, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni.

 

Tale presentazione, definita “tardiva”, consente di non considerare omessa (non presentata) la dichiarazione dei redditi, situazione che, al contrario, si verifica se l’invio avviene successivamente i 90 giorni, e quindi dopo il 29 gennaio 2025, consentendo così di regolarizzare la tardività con il versamento di una sanzione ridotta da ravvedimento operoso.

 

Correzione dei redditi per il 2023

Nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2023 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerata o non dichiarati entro la scadenza del 31 ottobre scorso, sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2024 (anno imposta 2023) entro il prossimo 29 gennaio 2025, cosicché detta dichiarazione possa risultare corretta.

 

Tardiva dichiarazione dei redditi per il 2023

Allo stesso modo, sarà ancora possibile predisporre una nuova dichiarazione per l’anno 2023, da presentare entro il prossimo 29 gennaio 2025, qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro i 90 giorni dal termine ordinario di scadenza evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa presentazione della dichiarazione. Saranno applicabili le sanzioni da ravvedimento operoso per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

 

Sanzione ridotta e ravvedimento operoso

Per sanare la tardività è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con il calcolo delle sanzioni in misura ridotta, sulla dichiarazione:

ð € 25,00 (1/10 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; se vi sono più dichiarazioni da regolarizzare tardivamente (esempio modello Redditi e Irap), si applicano distinte sanzioni (minimo 258,00 : 10 arrotondato a € 25,00 x 2 dichiarazioni), utilizzando il codice 8911.

ð € 27,80 (1/9 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione integrativa, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, non configurandosi la fattispecie di dichiarazione infedele (circolare 42/E/2016), utilizzando il codice 8911.

In presenza di imposte dovute la sanzione ridotta si applica nelle seguenti misure, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

ð ravvedimento sprint col 0,083% giornaliero (1/10 del 12,5% : 15) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 2,5% dal 01/01/2024 e del 2% dal 01/01/2025;

ð ravvedimento breve col 1,25% (1/10 del 12,5%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 2,5% dal 01/01/2024 e del 2% dal 01/01/2025;

ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,39% (1/9 del 12,5%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 2,5% dal 01/01/2024 e e del 2% dal 01/01/2025;

ð ravvedimento lungo col 3,125% (1/8 del 25%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 2,5% dal 01/01/2024 e del 2% dal 01/01/2025;

ð ravvedimento biennale e ultra biennale col 3,57% (1/7 del 25%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale e oltre due anni del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 2,5% dal 01/01/2024 e del 2% dal 01/01/2025.

Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

 

Integrazione dei redditi di anni precedenti

E’ anche possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2022, potrà presentare il modello Redditi PF 2023 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione o a rimborso. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

L’Agenzia delle Entrate, per la presentazione della dichiarazione integrativa prevede l’applicazione, alternativamente, di due diversi tipi di sanzione:

§ sanzione del 30% (scesa al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) delle maggiori imposte dovute o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 (errori di calcolo o controllo formale sugli oneri, crediti o ritenute);

§ sanzione del 90% (scesa al 70% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) delle maggiori imposte o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi), configurandosi l’ipotesi di “dichiarazione infedele”.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, anche tardivamente, ma entro 90 giorni dalla scadenza.

 

Investimenti all'estero

Anche le violazioni in tema di monitoraggio fiscale possono essere regolarizzate entro il 29 gennaio 2025 con il ravvedimento operoso. Si tratta della compilazione del quadro RW da parte di persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Il costo della regolarizzazione è di € 28,67 (sanzione di euro 258 ridotta a 1/9).

La compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe). In questo caso la sanzione ridotta per la regolarizzazione è del 3% sull’ammontare non dichiarato, elevato al 6% se si tratta di investimenti detenuti in paradisi fiscali.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio, al fine di regolarizzare la detenzione nella dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che anche le cripto-attività, rappresentate da criptovalute, sono da  indicare nel quadro RW, in quanto dal 2023 la L. di Bilancio (L. 197/2022) ha previsto nell’art. 67 del Tuir una nuova categoria di redditi diversi (posseduti dalle persone fisiche), costituita dalle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, da tassare nel quadro RT al 26%. La L. di Bilancio per l’anno 2025 (L. 207/2024), ai commi da 23 a 25 ha previsto per l’anno fiscale 2025 l’eliminazione della prevista soglia di non imponibilità di 2.000 euro e dal 2026 l’innalzamento dell’imposta sostitutiva dal 26% al 33%. L’eliminazione della soglia di non imponibilità comporterà che saranno soggette a tassazione e ai relativi obblighi dichiarativi anche le plusvalenze di più modesto importo, che possono interessare coloro che detengono criptovalute senza una effettiva e sostanziale finalità speculativa.

 

In arrivo le lettere per l’aggiornamento delle rendite catastali

Sono in arrivo le lettere dal Fisco per chi non ha ancora provveduto ad aggiornare la rendita catastale del proprio immobile a seguito di un intervento edile da superEcobonus, superSismabonus o superbonus per impianti fotovoltaici e colonnine elettriche.

In particolare, dopo gli annunci da parte del Governo sul tema, nel 2025 l’Agenzia delle Entrate si prepara a dare attuazione alle norme della legge di Bilancio dello scorso anno che le consentono di effettuare riscontri per individuare chi, dopo l’utilizzo della super agevolazione, non ha adeguato i valori presenti nelle mappe del Fisco. In pratica si metteranno a confronto le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico, antisismici impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica e "le risultanze della banca dati catastale, per gli immobili per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista", appunto, la dichiarazione di variazione catastale.

Da sottolineare che per interventi minori, come ad esempio l'installazione di caldaie o il rifacimento dei tetti, non è necessario procedere all'aggiornamento delle rendite catastali, che diventa obbligatorio per i lavori più corposi.

 

Dichiarazione integrativa e richiesta di rimborso

Negli ultimi anni è stata introdotta la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa con l’esclusivo fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. In tal caso occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/1998)”.

Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche solo in parte.

E’ possibile però avvalersi della dichiarazione integrativa, sia essa in aumento o in diminuzione, esclusivamente se è stata validamente presentata quella originaria.

 

Avvertenze e verifiche

Si invita pertanto a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2023 o in anni precedenti non si sia dimenticato di dichiarare un eventuale reddito percepito o documentare una spesa tralasciata e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa o correttamente compilata la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2023, ovvero a un reddito occasionale percepito o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione dei redditi.

 

 

14/01/2025

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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